06 35297709
Art. 1. Finalità della legge.
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle
attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi,
dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali
resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2), salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in
cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le
aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella
lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili,
per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in
funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della
destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente
di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza
tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura
amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di
misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che
attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli
sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di
riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi,
adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei
trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità
extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di
attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai
valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico,
svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in
possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del
diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad
indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di
apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale
corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non
occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che,
in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le
strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che
svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il
controllo.
Art. 3. Competenze dello Stato.
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349 (3), e
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica
generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica
periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore;
il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonch?, per
gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure
di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti
medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalità di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo
le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei
dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal
fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del
Ministero dei trasporti e della navigazione, nonchèdegli istituti e dei
dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai
sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità
e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e
dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo
di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati
dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(4), e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di
cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme
anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonchèla
disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su
sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75,
79, 155 e 156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti
per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle
regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (4), e
successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del
rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di
misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello
di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di
rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione,
revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio
per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli
aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della L. 8 luglio 1986, n. 349, nonchèle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di
educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h),
i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea
recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in
funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1? marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4. Competenze delle regioni.
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio
ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio
territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei
valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti,
quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1? marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle
zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti
ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone
ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici
generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di
controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonchèdei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui
all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani
di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui
territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico,
di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146
(7);
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti
rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi
della L. 8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di
controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi
di bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un
piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni
formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di
risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5. Competenze delle province.
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste
dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (9);
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo
4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma
1.
Art. 6. Competenze dei comuni.
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i
rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonchè dei
provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli,
fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (10), e
successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2,
comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero
mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di
igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro
l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di
esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non
si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12
giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1? marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico
già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1? marzo 1991. Qualora detti interventi
risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del
territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle
imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di
ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
princìpi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7. Piani di risanamento acustico.
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g), nonchènell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento
acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui
al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le
sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il
risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela
dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari
problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da
comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che
adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è
allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (12), ferme restando le
prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377 (13), e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere
redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle
popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei
comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C
(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade
urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o
impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di
insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative
e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonchè
le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive
devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa,
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l),
della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio
1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di
cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La
relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Art. 9. Ordinanze contingibili ed urgenti.
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il
presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il
Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dellerispettive competenze,
con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi
pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del
Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle
leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10. Sanzioni amministrative.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque
non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente
ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di
emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei
valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi
comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,
hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed
abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente
con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono
obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di
potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta
quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al
Ministero dell'ambiente.
Art. 11. Regolamenti di esecuzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie
di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori
pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per
sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente
origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività
sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonchèdalle nuove
localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono
definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
Art. 12. Messaggi pubblicitari.
1. All'art. 8 della della L. 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2 bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e
messaggi pubblcitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei
programmi".
2. La disposizione di cui al comma l si applica dodici mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte
ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.
Art. 13. Contributi agli enti locali.
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in
conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e
dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo,
nonchèper le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento
di cui all'articolo 7.
Art. 14. Controlli.
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di
controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali
dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo
sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al
rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte
all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della
documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il
personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime
funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di
attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni
e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale
personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o
dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per
evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Art. 15. Regime transitorio.
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei
regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei
provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in
contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1? marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei
trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma
2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente
legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1? marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del
territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con
adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di
adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai
limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il
termine previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1? marzo 1991.
Art. 16. Abrogazione di norme.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.
23 agosto 1988, n. 400 (20), entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati
gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.